Oggi andremo ad approfondire l’argomento Collaboratore di Mediatore Creditizio, analizzando le caratteristiche della professione, sia da un punto di vista normativo che operativo. Il settore della Mediazione Creditizia è vincolato da alcune norme specifiche che tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo dovrebbero conoscere. In primo luogo, è importante sapere che per le attività di contatto con il pubblico le società di mediazione creditizia possono fare affidamento a:
- Dipendenti;
- Collaboratori.
Chi è il Collaboratore di Mediatore Creditizio
È il soggetto che svolge attività di collaborazione per conto di una società di mediazione creditizia, allo scopo di promuovere il collocamento di prodotti e servizi facenti capo al mediatore stesso.
I riferimenti legislativi per lo svolgimento dell’attività sono principalmente tre:
- Articolo 1742 Codice Civile;
- Decreto Legislativo 141 del 2010;
Decreto Legislativo 385 del 1993.
Qual è l’iter per l’avvio dell’attività
Affinché il collaboratore possa avviare l’attività, è necessario che il mediatore creditizio:
- Ne trasmetta il nominativo all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi;
- Sottoscriva con il collaboratore una lettera di incarico oppure un contratto di mandato.
Quali requisiti devono possedere i collaboratori
Il collaboratore di mediatore creditizio deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Inoltre, non può svolgere contemporaneamente la sua attività per due o più soggetti iscritti presso l’Albo dei Mediatori Creditizi.
Il titolo di studio per lo svolgimento della professione è almeno il diploma di istruzione secondaria superiore. Per coloro che hanno studiato all’estero, è necessario dimostrare il possesso di un titolo di studio considerato dello stesso valore.
Indispensabile, inoltre, la frequentazione di un corso di formazione professionale, avente ad oggetto l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia. Va precisato che dipendenti e collaboratori di società di mediazione creditizia non sono tenuti a superare l’esame OAM bensì una prova valutativa.
In cosa consiste la prova valutativa OAM
In base a quanto stabilito dalla circolare n 5/12 emanata dall’OAM, la prova valutativa a cui devono sottoporsi i collaboratori di mediatore creditizio comporta il superamento di un test di verifica, che giunge a seguito di un percorso formativo e preparativo su tematiche prioritarie per le attività di mediazione creditizia ed agenzia in attività finanziaria.
È compito dei mediatori creditizi verificare che i nominativi vengano trasmessi all’OAM solo dopo il superamento della prova valutativa e l’ottenimento dell’attestato.
Come si svolge il percorso formativo del Collaboratore di Mediatore Creditizio
Il percorso formativo può essere svolto sia in aula che a distanza. Deve avere una durata complessiva di almeno 20 ore, 8 delle quali devono svolgersi in aula o con equivalenti modalità (video-conference oppure in modalità e-learning).
I partecipanti al corso, qualora lo ritengano necessario, possono richiedere delucidazioni e chiarimenti al docente, contattandolo anche telefonicamente. In caso di corsi a distanza, essi non solo devono essere svolti prima delle attività in aula ma devono essere ideati e condotti dallo stesso ente che successivamente erogherà i corsi in aula.
Quali enti possono erogare il percorso formativo
Gli enti che erogano il percorso formativo devono avere un’esperienza di almeno cinque anni nel campo della formazione in ambito economico, tecnico, giuridico e finanziario, relativamente alle attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria. Tali enti devono, inoltre, possedere almeno una certificazione di qualità tra quelle di seguito indicate:
- UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37;
- ASFOR;
- AACSB;
- EQUIS;
- AMBA.
Queste certificazioni possono essere sostituite dall’appartenenza, da parte dell’ente di formazione, ad un istituto universitario riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
È doveroso accennare anche ai requisiti che devono possedere i docenti che terranno i corsi. Essi, infatti, devono essere titolari di una cattedra universitaria in materie finanziarie, economiche e giuridiche di ogni grado del sistema universitario.
Devono, inoltre, essere dei ricercatori di tipo senior, con esperienza di almeno cinque anni nelle attività di formazione inerenti l’agenzia in attività finanziaria e la mediazione creditizia.
Infine, ai docenti è richiesto un ruolo di dirigenti o funzionari della Pubblica Amministrazione, sempre con con competenze in ambito mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria.
Come si svolge la prova valutativa
Gli aspiranti collaboratori possono svolgere la prova valutativa solo se hanno frequentato i corsi per l’intera durata prevista. La prova è di tipo scritta, con 40 domande a scelta multipla (quattro alternative) e risposta singola.
Ad ogni risposta corretta è attribuito un punto. La prova è da considerarsi superata qualora il candidato risponda correttamente ad almeno 30 domande. Qualora il test non dovesse essere superato, è possibile ripeterlo senza che sia obbligatorio frequentare nuovamente il corso di formazione.
Quali sono gli argomenti della prova valutativa del collaboratore di mediatore creditizio
La prova valutativa verterà per il 35% sul sistema finanziario e l’intermediazione del credito, con focus sui:
- Soggetti che operano nell’intermediazione creditizia;
- Attività, requisiti e sistema di vigilanza, relativamente ad agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
- Sistema istituzionale responsabile della regolazione e del controllo del settore finanziario.
Il 30% della prova avrà per oggetto gli aspetti tecnici e normativi delle principali tipologie di finanziamento (prestiti personali, mutui, cessioni del quinto, delega di pagamento ecc.).
Il 20% della prova consisterà in quesiti sulla trasparenza in ambiti come il credito ai consumatori, contratti bancari ed attività di mediazione creditizia.
L’ultimo 15% è equamente distribuito tra domande sull’intermediazione assicurativa, disciplina antiriciclaggio ed usura nonché elementi per la valutazione del merito creditizio.