Contratto di Mediazione Creditizia: cosa contiene?

Tabella dei Contenuti

Il settore della mediazione creditizia è sempre in continua espansione, anche dal punto di vista normativo. In questo contesto, il contratto di mediazione creditizia rappresenta un documento di fondamentale importanza. Esso, infatti, stabilisce le regole e le condizioni che disciplinano il rapporto tra il mediatore e il cliente.

Ma cosa contiene esattamente un contratto di mediazione creditizia? In questo articolo, cercheremo di analizzare i principali elementi che caratterizzano questo documento, per capire quali sono i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte.

Le parti coinvolte nel contratto di mediazione creditizia

Innanzitutto, il contratto di mediazione creditizia deve contenere le informazioni relative all’identità delle parti coinvolte: il mediatore, ovvero la persona giuridica che si occupa di intermediazione creditizia, e il cliente, ovvero la persona che richiede il servizio di mediazione. Inoltre, il contratto deve contenere una descrizione dettagliata dei servizi offerti dal mediatore e delle relative modalità di erogazione.

Il cliente che decide di avvalersi della consulenza e delle competenze di una società di mediazione creditizia deve essere identificato attraverso le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome;
  • Codice fiscale;
  • Indirizzo di residenza;
  • Numero di telefono;
  • Indirizzo e-mail;
  • Estremi di un documento d’identità valido.

Oltre al cliente, è necessario identificare in modo chiaro ed inequivocabile anche il mediatore creditizio. Ecco quali dati servono in tal senso:

  • Ragione o denominazione sociale;
  • Numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
  • Numero di Partita IVA;
  • Numero di iscrizione all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM;
  • Indirizzo della sede legale;
  • Dati di contatto del mediatore creditizio (Numero di telefono, indirizzo e-mail, recapito PEC);
  • Dati anagrafici del legale rappresentante;
  • Estremi del documento del legale rappresentante.

L’identificazione è condizione necessaria ma non sufficiente affinché il contratto sia valido. Infatti, il contratto ha efficacia nel momento in cui il cliente provvede ad accettarlo apponendo la propria firma e restituendolo al mediatore via fax, PEC o a mezzo posta.

Le premesse

Solitamente, prima di entrare nel merito dei vari aspetti del contratto, il mediatore fa inserire delle premesse. In genere, si comincia con la definizione dell’attività di mediazione creditizia. Essa consiste nel mettere in collegamento banche o intermediari finanziari con i clienti interessati ad accedere ad un finanziamento. Le società di mediazione tendono a specificare che non possono fornire garanzie o certezze in merito alla concessione del finanziamento, né tantomeno rispetto alle:

  • Tempistiche;
  • Modalità di approvazione;
  • Spese di istruttoria applicate da banche o intermediari.

Poiché l’attività di mediazione consiste soltanto nella messa in relazione tra le parti, il cliente è tenuto a prendere atto del fatto che le trattative per la definizione delle condizioni del finanziamento rimangono di competenza di banche ed intermediari finanziari. In tal senso, dunque, non è possibile attribuire alcuna responsabilità al mediatore.

Del resto, i mediatori creditizi non sono soggetti giuridici che erogano finanziamenti. Questo significa che la decisione finale rispetto alla concessione di un finanziamento dipenderà sempre dalla specifica banca o intermediario.

L’oggetto del contratto di mediazione creditizia

La definizione dell’oggetto è il cuore di un contratto di mediazione. Si tratta, in verità, del mandato che il cliente conferisce al mediatore per lo svolgimento dell’attività di mediazione. Il cliente è tenuto ad indicare:

  • Tipologia di finanziamento a cui è interessato ad accedere;
  • Capitale richiesto;
  • Motivo della richiesta di finanziamento.

Quali sono gli obblighi del mediatore creditizio?

L’incarico che il cliente affida al mediatore creditizio è senza rappresentanza. Questo significa che i mediatori non possono compiere atti che prevedano l’impegno del cliente nei confronti di una banca o di un intermediario. Nello svolgimento dell’attività di mediazione, il mediatore deve ottemperare ai principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza. Inoltre, è obbligatorio il rispetto del segreto professionale.

L’attività istruttoria che la società di mediazione svolge deve essere calibrata al profilo economico del cliente e all’ammontare del finanziamento che costui ha richiesto. Un altro obbligo in capo ai mediatori creditizi è l’identificazione del cliente, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in tema di antiriciclaggio.

Infine, i mediatori sono tenuti a rispettare tutte le normative che regolano il settore bancario e finanziario nonché la legge antiusura (legge 108 del 1996).

Quali sono gli obblighi del cliente?

Il cliente deve assumersi l’impegno di fornire al mediatore creditizio la documentazione richiesta, ai fini della valutazione della domanda di finanziamento. Il mediatore è esentato da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui la documentazione fornita dal cliente sia non aggiornata, incompleta, non autentica e/o non veritiera.

Non finisce qui. Il cliente deve dichiarare:

  • Di non essere un cattivo pagatore o aver subito protesti;
  • Di non avere in corso procedure di carattere esecutivo;
  • Di non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
  • Di non avere ipoteche giudiziali iscritte su beni per i quali vanta diritti di titolarità.

Qualora una di queste circostanze dovesse verificarsi in seguito alla sottoscrizione del contratto di mediazione, il cliente è tenuto a comunicarlo tempestivamente al mediatore creditizio.

Le condizioni economiche e la durata

Uno degli aspetti fondamentali del contratto di mediazione creditizia riguarda le condizioni economiche. Ci riferiamo, nello specifico, alle commissioni che il mediatore ha diritto di percepire per il servizio svolto. In particolare, il contratto deve indicare l’ammontare delle commissioni nonché la durata dello stesso.

Il cliente è tenuto a riconoscere la commissione contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non solo. La commissione andrà riconosciuta anche nel caso in cui:

  • L’importo del finanziamento concesso sia maggiore o minore rispetto a quello inizialmente richiesto;
  • Il cliente si rifiuti di stipulare il contratto di finanziamento, in seguito all’approvazione da parte della banca o dell’intermediario.

Il mediatore è tenuto ad indicare in maniera precisa anche le modalità di pagamento della commissione. In genere, le opzioni principali sono le seguenti:

  • Bonifico bancario;
  • Assegno non trasferibile, intestato alla società di mediazione creditizia.

Gli altri elementi del contratto di mediazione

Gli altri elementi che compongono il contratto di mediazione riguardano diversi aspetti, come ad esempio la definizione delle circostanze che potrebbero rendere risolto il contratto stesso. Altrettanto importante è la questione relativa alla riservatezza e al consenso al trattamento dei dati personali.

Infine, il mediatore deve indicare le modalità per la trasmissione di eventuali reclami da parte dei clienti nonché il foro competente in caso di controversie.

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