Conoscere la differenza tra Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria è importante. Parliamo, infatti, di due differenti figure che operano all’interno della filiera creditizia, in qualità di intermediari. Sebbene vi siano alcuni aspetti in comune, non mancano delle differenze sostanziali che è assolutamente necessario conoscere.
Sia i Mediatori che gli Agenti sono sottoposti alla vigilanza dell’OAM, acronimo di Organismo Agenti e Mediatori Creditizi. Scopriamo insieme cosa possono e cosa non possono fare gli agenti in attività finanziaria e le società di mediazione creditizia.
Chi è l’Agente in Attività Finanziaria
L’Agente in attività finanziaria è colui che può svolgere il lavoro di promozione e di conclusione di contratti per l’erogazione di finanziamenti o di servizi di pagamento. Questa figura opera attraverso un mandato diretto, ricevuto da:
- Banche;
- Poste italiane;
- Intermediari finanziari;
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica.
Oltre a quest’attività, l’agente può svolgere attività connesse e strumentali, secondo quanto stabilito dall’art. 128-quater del Testo Unico Bancario. L’agente può ricevere il mandato da un solo intermediario o dagli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo aziendale. Se l’intermediario dispone di una limitata gamma di servizi o prodotti, l’agente può assumere altri due mandati per espandere il proprio portafoglio.
Per lavorare come Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione presso l’apposito elenco OAM. L’agente in attività finanziaria può lavorare anche come promotore finanziario nonché occuparsi delle attività di agenzia di assicurazione. Chiaramente, per fare ciò dovrà comunque iscriversi presso l’elenco o registro di competenza.
Persone Fisiche: Quali requisiti devono possedere
L’Agente in Attività Finanziaria può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. In caso di persona fisica, è necessario possedere la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europeo. Richiesto, inoltre, il domicilio in Italia, il possesso dei cosiddetti requisiti di onorabilità e almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore.
L’iscrizione da parte della persona fisica all’elenco OAM degli agenti è subordinata alla partecipazione ad un corso di formazione professionale nonché al superamento dell’esame OAM. Scopo dell’esame è quello di accertare che il candidato conosca sufficientemente bene aspetti della sua professione, con ricadute in ambito economico, tecnico, finanziario e giuridico.
Inoltre, l’Agente identificato come persona fisica deve possedere una casella PEC e la firma digitale. Infine, questa figura è tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa responsabilità civile, in caso di danni arrecati nell’esercizio della sua attività.
I requisiti per le Persone giuridiche
Se vuoi iscriverti all’elenco degli Agenti in attività finanziaria come persona giuridica, dovrai possedere, innanzitutto, i requisiti patrimoniali e giuridici, in base a quanto previsto dalle norme civilistiche per le società. La sede legale e amministrativa dell’azienda deve essere in Italia. L’oggetto sociale deve esclusivamente fare riferimento all’attività di agenzia in attività finanziaria.
Anche per le Persone giuridiche è richiesta:
- La presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- Superamento dell’esame OAM, nello specifico da parte delle figure che, nell’azienda, si occupano di amministrazione, direzione e controllo;
- Il possesso della firma digitale e della PEC;
- Sottoscrizione della polizza di responsabilità civile.
Dipendenti e Collaboratori degli Agenti in attività finanziaria
Nell’ambito delle attività svolte nei confronti del pubblico, gli Agenti in attività finanziaria possono usufruire del supporto di dipendenti e collaboratori. Quest’ultimi sono persone fisiche, tenute a svolgere la loro attività per un solo soggetto iscritto. Anche dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria sono tenuti a iscriversi all’OAM. Non è, però, necessario il superamento dell’esame OAM bensì quello della prova valutativa.
Anche a dipendenti e collaboratori è richiesta la presenza almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e la partecipazione ad un corso di formazione professionale focalizzato sugli ambiti di operatività dell’agenzia in attività finanziaria.
Ricordiamo, infine, che la categoria degli agenti risponde in solito dei danni cagionati dai loro collaboratori e dipendenti, nello svolgimento delle attività. Ciò vale anche per eventuali azioni suscettibili di essere sanzionate penalmente.
Chi è il Mediatore Creditizio
Il Mediatore Creditizio ha la funzione di mettere in relazione, tramite attività di consulenza, banche ed intermediari con potenziali clienti, per la concessione di finanziamenti. Non può esservi un legame passibile di compromettere l’indipendenza del mediatore, né con le banche né con i clienti.
Una prima importante differenza tra mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria è che i primi non possono concludere contratti. Mentre gli agenti operano su mandato di banche e intermediari, i mediatori devono operare salvaguardando la loro indipendenza.
Le attività compatibili con la mediazione creditizia sono quelle di mediazione di assicurazione o riassicurazione nonché la consulenza finanziaria, rispettando comunque i requisiti di iscrizione presso elenchi, albi e registri di competenza.
Ciò che sostanzialmente il mediatore creditizio può fare è raccogliere le richieste di finanziamento dei clienti, limitandosi allo svolgimento dell’attività di istruttoria per conto dell’intermediario che erogherà il finanziamento. A seguito dell’istruttoria, la pratica passerà dal mediatore creditizio all’intermediario stesso.
Requisiti per i Mediatori Creditizi
Altra differenza tra mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria è che i primi possono essere esclusivamente persone giuridiche. Il Mediatore Creditizio deve, dunque, costituire una società per azioni o, alternativamente, una società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa.
La società di mediazione creditizia, in fase di costituzione, è tenuta a versare, come quota di capitale sociale, un importo non inferiore a 50.000 euro. Ciò in ottemperanza all’articolo 20 del Decreto Legislativo 91/2014, successivamente convertito nella legge 116/2014.
Per quanto concerne gli altri requisiti, sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo visto poc’anzi per gli Agenti in Attività Finanziaria che desiderano iscriversi come persone giuridiche.
Dipendenti e Collaboratori dei Mediatori Creditizi
Anche in questo caso, non c’è molto da aggiungere. Le indicazioni sono le stesse che abbiamo visto per dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria.
Sussiste l’obbligo della partecipazione al corso di formazione professionale e la presenza di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Non è necessario il superamento dell’esame OAM. È ritenuto sufficiente l’esito della prova valutativa OAM.
Per conoscere i contenuti su cui verterà la prova valutativa OAM per dipendenti e collaboratori, leggi la circolare OAM 5/12.
Per maggiori dettagli sull’argomento leggi anche: guida completa alla figura del collaboratore di mediatore creditizio.