I mediatori creditizi rappresentano un’importante realtà professionale nell’ambito dell’intermediazione tra i consumatori e le istituzioni finanziarie. Il loro scopo è quello di facilitare il processo di ottenimento del credito in modo efficace ed efficiente. In questo articolo, parleremo dell’incarico di mediazione creditizia, un documento fondamentale affinché le società regolarmente iscritte negli elenchi OAM possano legittimamente dare il via al loro lavoro.
Cos’è l’incarico di mediazione creditizia?
L’incarico di mediazione creditizia coincide con il conferimento di un mandato da parte di un consumatore a un mediatore creditizio affinché questi agisca in sua rappresentanza nel processo di ottenimento del credito. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il ruolo e l’importanza del mandato di mediazione creditizia nel contesto finanziario odierno.
Oggetto del mandato di mediazione creditizia
L’oggetto dell’incarico di mediazione creditizia consiste nel conferimento da parte del cliente di un mandato al mediatore creditizio al fine di ricercare, attraverso la sua consulenza ed assistenza, una o più operazioni di finanziamento che siano in linea con le sue esigenze economiche.
A seguito del conferimento dell’incarico, il cliente si impegna a fornire al mediatore tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per consentire alla società di mediazione creditizia di svolgere correttamente il proprio ruolo (ad esempio consegnare i documenti indispensabili ai fini di una valutazione approfondita della domanda di finanziamento).
Quanto dura il mandato?
Sono le parti a stabilire la durata dell’incarico di mediazione creditizia. Il mandato potrebbe avere una durata di 180 giorni ma, decorsi i termini, cliente e mediatore, qualora ve ne fosse l’esigenza, potrebbero anche rinnovare l’incarico.
La durata limitata dell’incarico di mediazione creditizia fornisce al cliente la flessibilità necessaria per esaminare attentamente le proposte di finanziamento e prendere una decisione informata. Allo stesso tempo, permette al mediatore creditizio di concentrarsi sull’individuazione delle soluzioni finanziarie più idonee entro un periodo ragionevole.
Cosa s’intende per mandato senza rappresentanza?
La rappresentanza nell’incarico di mediazione creditizia è esclusa, il che significa che il mediatore creditizio agisce come intermediario tra il cliente e le istituzioni finanziarie senza rappresentare legalmente il cliente. Ciò implica che le decisioni finali in merito all’accettazione o al rifiuto di un’operazione di finanziamento proposta restano a discrezione del cliente.
Le dichiarazioni del cliente
Nell’ambito dell’incarico di mediazione creditizia, il cliente è tenuto a fare alcune dichiarazioni importanti. Prima di tutto, il cliente ammette di non trovarsi in uno stato di bisogno e di essere in grado di fornire tutti i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale necessari per valutare la possibilità di accesso ad un finanziamento.
Inoltre, il cliente autorizza esplicitamente il mediatore creditizio a svolgere tutti gli accertamenti e le verifiche ritenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico. Ciò consente al mediatore creditizio di effettuare gli esami e le indagini pertinenti sulla situazione finanziaria del cliente, allo scopo di valutare le opportunità di finanziamento più adatte alle sue esigenze.
Gli obblighi del mediatore creditizio
Il mediatore creditizio ha degli obblighi specifici nel corso dell’incarico di mediazione creditizia. Innanzitutto, si impegna a svolgere l’attività oggetto del contratto con diligenza, correttezza e buona fede, utilizzando le proprie competenze professionali per offrire al cliente una consulenza esperta e assistenza qualificata.
In conformità all’articolo 1759 del codice civile, il mediatore creditizio ha l’obbligo di comunicare al cliente le circostanze, di cui è a conoscenza, che potrebbero condizionare la valutazione e la sicurezza del finanziamento. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire al cliente una piena comprensione degli aspetti rilevanti relativi all’operazione di finanziamento proposta.
Inoltre, rientra nei compiti del mediatore creditizio e dell’incarico condurre verifiche e analisi pertinenti per garantire che la soluzione finanziaria proposta sia coerente con le esigenze e le capacità finanziarie del cliente.
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dell’incarico di mediazione creditizia. Il cliente, dopo aver ricevuto e firmata l’informativa ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento EU n. 2016/679, autorizza espressamente il mediatore creditizio al trattamento dei suoi dati personali.
Questa autorizzazione consente al mediatore creditizio di raccogliere, conservare, utilizzare e trasmettere i dati personali del cliente necessari per svolgere correttamente l’incarico. Inoltre, la società di mediazione creditizia sarà legittimata a richiedere a soggetti terzi, enti pubblici e privati, certificazioni e documentazioni attestanti la situazione patrimoniale del cliente, sempre nell’ottica di consentire la presentazione di una richiesta di finanziamento agli istituti di credito.
Il cliente deve avere piena consapevolezza del fatto che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy e delle disposizioni contenute nell’informativa fornita dal mediatore creditizio. Il trattamento dei dati personali può, infatti, avvenire esclusivamente per le finalità connesse all’incarico di mediazione creditizia.
Corrispettivo dell’incarico di mediazione creditizia
Il corrispettivo dell’incarico di mediazione creditizia consiste nella provvigione che il cliente dovrà corrispondere al mediatore creditizio per lo svolgimento dell’incarico. L’importo della provvigione sarà indicato all’interno del contratto di mediazione che eventualmente il cliente sottoscriverà.
La provvigione rappresenta la remunerazione per i servizi professionali forniti dal mediatore creditizio durante l’incarico di mediazione creditizia. È importante che il cliente sia consapevole delle modalità di calcolo e dell’importo massimo applicabile, in un’ottica di massima trasparenza nel rapporto tra il cliente e il mediatore creditizio.
In genere, la provvigione scatta automaticamente nel caso in cui la richiesta di finanziamento venga approvata. Se l’incarico lo prevede, potresti dover riconoscere il compenso al mediatore anche qualora, a seguito dell’approvazione dell’istituto di credito della richiesta di finanziamento, tu decida di cambiare idea e di non sottoscrivere l’operazione.
Diritto di recesso e foro competente
Il diritto di recesso riconosce al consumatore la facoltà di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni dalla data di conferimento del mandato. All’interno del contratto dovranno essere specificate le modalità attraverso le quali il cliente potrà esercitare il diritto di recesso (ad esempio, inviando una PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno).
In caso di controversie, sarà competente il foro del consumatore. Ciò significa che, qualora sorgesse una controversia tra il cliente e il mediatore creditizio, le questioni legali saranno sottoposte alla giurisdizione del tribunale competente nella giurisdizione in cui il cliente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.