Il mediatore creditizio è una figura professionale sempre più presente nel panorama finanziario italiano, che agisce a supporto di tutti coloro che intendono accedere a prestiti, finanziamenti aziendali e mutui. Come per ogni professione, ci sono alcuni casi di incompatibilità che potrebbero compromettere l’obiettività del mediatore creditizio o creare conflitti di interesse.
In Italia, il mediatore creditizio è una figura professionale regolamentata dalla legge. Compito dei mediatori è quello di fornire assistenza nella ricerca e nella scelta di prodotti finanziari. Affinché i mediatori possano operare legittimamente, è richiesta l’iscrizione presso l’OAM, Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, controllato dalla Banca D’Italia.
Nessuna partecipazione in banche o intermediari finanziari
Uno dei casi di incompatibilità riguarda la presenza di un interesse personale del mediatore creditizio. I mediatori creditizi, infatti, non possono detenere partecipazioni in banche o intermediari finanziari, né direttamente né indirettamente. Se ciò accadesse, infatti, il mediatore avrebbe un interesse economico nella promozione di un particolare prodotto finanziario e potrebbe essere tentato di favorire questa soluzione rispetto ad altre, anche se non è la migliore per il cliente.
Ci sono forti limitazioni anche sul versante opposto, vale a dire per le banche e gli intermediari finanziari. Quest’ultimi, infatti, non possono detenere, all’interno di società mediazione creditizia, partecipazioni che:
- Coincidano almeno con il 10% del capitale;
- Attribuiscano almeno il 10% dei diritti di voto;
- Permettano di esercitare una forte influenza sull’attività di mediazione.
Le limitazioni coinvolgono anche agenti, dipendenti e collaboratori delle banche o degli intermediari finanziari, ai quali è posto divieto di svolgimento dell’attività di mediazione creditizia né tantomeno l’esercizio di incarichi amministrativi, di direzione e di controllo all’interno delle stesse. Non finisce qui. Vige l’impossibilità di svolgimento di attività promozionali per conto di intermediari finanziari differenti da quelli per i quali già operano.
Casi di incompatibilità tra agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
L’OAM distingue nettamente, attraverso elenchi separati, le figure dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. L’agente in attività finanziaria (AAF) è una figura professionale che ha il compito di promuovere e vendere prodotti finanziari. Agisce anch’egli in qualità di intermediario tra il cliente e l’istituto finanziario che offre il prodotto. A differenza del mediatore creditizio, però, l’AAF lavora in modo esclusivo per un istituto finanziario e promuove solo i prodotti di quella banca o istituto.
L’incompatibilità tra mediatore creditizio e AAF deriva dal fatto che il mediatore creditizio è un professionista indipendente che dovrebbe operare in modo imparziale, offrendo al cliente una vasta gamma di prodotti finanziari tra cui scegliere, mentre l’AAF lavora per conto di una banca o istituto finanziario specifico e promuove solo i prodotti di quella banca.
Per evitare conflitti di interesse e incompatibilità tra mediatori creditizi e AAF, la legge italiana vieta l’iscrizione contestuale del mediatore creditizio negli elenchi degli AAF e viceversa. Per giunta, il mediatore creditizio deve mantenere un’indipendenza professionale assoluta e non deve avere rapporti di subordinazione o di collaborazione esclusiva con alcun istituto finanziario.
In conclusione, l’incompatibilità tra mediatori creditizi e AAF è legata alla necessità di garantire l’indipendenza e l’imparzialità del mediatore creditizio nell’offerta di consulenza finanziaria ai clienti. Ciò richiede una stretta regolamentazione della professione, al fine di garantire la massima trasparenza nella promozione dei prodotti finanziari.
Incompatibilità tra agenzia di assicurazione e mediazione creditizia
L’incompatibilità tra attività di mediazione creditizia e agenzia di assicurazione riguarda due figure professionali che operano nel campo finanziario, ma che si occupano di servizi diversi. In particolare, il mediatore creditizio fornisce supporto nella scelta e nell’ottenimento di finanziamenti, mentre l’agente di assicurazione si occupa di vendita di polizze assicurative.
La ragione principale dell’incompatibilità tra queste due attività è, ancora una volta, il rischio di conflitto di interessi. Ad esempio, un mediatore creditizio che lavora anche come agente di assicurazione potrebbe avere l’opportunità di proporre al proprio cliente un pacchetto finanziario che comprenda sia un finanziamento che una polizza assicurativa, facendo in modo che la sua attività di agente di assicurazione abbia un vantaggio economico dalla vendita della polizza.
Torna in auge, anche in questa circostanza, il discorso dell’imparzialità e dell’indipendenza del mediatore creditizio. Per questo motivo, la legge italiana prevede che un mediatore creditizio non possa esercitare contemporaneamente l’attività di agente di assicurazione.
Inoltre, la legge prevede che nemmeno le agenzia assicurative possano svolgere contemporaneamente l’attività di mediazione creditizia. Ciò significa che un’agenzia di assicurazione non può fornire consulenza e assistenza nella scelta e nell’ottenimento di finanziamenti. La ratio è quella di garantire la massima trasparenza e imparzialità nella vendita di polizze assicurative.
Compatibilità tra mediazione creditizia e consulenza finanziaria o mediazione di assicurazione/riassicurazione
Differente è, invece, il caso delle mediazioni di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria. In questa circostanza, infatti, esiste piena compatibilità rispetto all’attività di mediazione creditizia. Al contrario, vige l’incompatibilità rispetto a questa fattispecie con la figura dell’agente in attività finanziaria.
In primo luogo, è importante che l’attività di mediazione creditizia sia separata e distinta dalle altre attività. Ad esempio, se un professionista offre sia servizi di mediazione creditizia che di mediazione di assicurazione, deve assicurarsi che tali servizi siano forniti in modo separato, senza influenzare l’uno l’altro.
Inoltre, i professionisti che esercitano contemporaneamente attività di mediazione creditizia e di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria devono essere iscritti ai relativi albi professionali. In questo modo, i professionisti possono garantire di avere le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere entrambe le attività in modo appropriato e professionale.
Collaboratori di mediatore creditizio: quali sono i casi di incompatibilità?
L’ultimo caso di incompatibilità nell’ambito delle attività di mediazione creditizia riguarda la figura del collaboratore mediatore creditizio. Tali persone fisiche non possono svolgere la loro attività a favore di più mediatori iscritti presso l’Albo.
Questo divieto è stato introdotto per proteggere la figura del mediatore creditizio, garantendo che il collaboratore non possa diventare concorrente della società di mediazione creditizia presso cui lavora. Inoltre, il divieto impedisce al collaboratore di sfruttare le informazioni e le conoscenze acquisite presso il mediatore creditizio per lavorare presso altri mediatori creditizi.